Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

      «1-bis, È altresì cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini che abbiano precedentemente, in applicazione di disposizioni vigenti, perduto la cittadinanza e poi la abbiano riacquistata nei termini e nei modi previsti dalla legge».